22 Maggio 2002
IL
SEGRETO PROFESSIONALE DEL GIORNALISTA
L’articolo
2 della l. 3 febbraio 1963, n. 69 stabilisce che giornalisti ed editori
devono rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie,
quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse. Prima della
riforma del codice di procedura penale, un simile obbligo deontologico
non trovava alcun riscontro, e la Corte Costituzionale aveva, più
volte, sollecitato un coordinamento tra l’art. 21 della Costituzione
(esercizio del diritto dell’attività giornalistica), e l’interesse
della giustizia: ciò che si cercava di raggiungere era un bilanciamento
tra necessità di riservatezza dell’informatore e le esigenze di
giustizia. Un bilanciamento sembra essere stato raggiunto, appunto, con
la riforma del codice di procedura penale e, precisamente, con la
previsione di cui all’articolo 200 che regola il segreto
professionale, al cui riconoscimento, però, sono stati apposti, dalla
stessa norma, alcuni limiti:
-
il
segreto riguarda la fonte della notizia, non il suo contenuto;
-
le
notizie devono rivestire carattere fiduciario;
-
il
soggetto interessato deve essere un giornalista professionista;
-
il
giudice, potrebbe comunque ordinare al giornalista di indicare la
sua fonte, purché sia l’unico strumento investigativo a
disposizione;
-
l’autorità
giudiziaria può sindacare la dichiarazione resa dal giornalista e,
se ritiene ingiustificato il rifiuto di rivelare la fonte, può, ai
sensi dell’art. 256 c.p.p., procedere al sequestro di atti e
documenti.
Il
diritto di astenersi dal deporre, riconosciuto soltanto ai giornalisti
professionisti, e non anche ai giornalisti pubblicisti (iscritti anch’essi
all’albo), suscita non poche perplessità. A livello nazionale,
infatti il segreto professionale del giornalista è stato riaffermato,
nella legge 675/96, legge sulla privacy; nel codice deontologico,
articolo 2, n. 3.
A
livello comunitario, esistono inoltre:
-
la
risoluzione sulla segretezza delle fonti di informazione dei
giornalisti adottata dal Parlamento europeo il 18/01/1994;
-
la
raccomandazione n. R (2000) 7 adottata dal Consiglio dei Ministri
del Consiglio di Europa l’8/03/02;
-
la
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che cerca di proteggere
il diritto dei giornalisti a non rivelare le proprie fonti, e il
diritto del pubblico ad essere informati.
La
protezione delle fonti giornalistiche è elemento essenziale della
libertà di stampa, ed è evidente come l’obbligo per il giornalista
di rivelare la fonte, ove previsto, ne impedirebbe la funzione
essenziale, e cioè quella di fornire informazioni precise ed
affidabili. In ogni caso, il giornalista, invocando il segreto
professionale, non si ripara da eventuali responsabilità per aver
divulgato notizie false o diffamatorie, potendo incorrere nel reato di
diffamazione o divulgazione di segreto processuale.
