5 Febbraio 2001
IL
NUOVO DIRITTO SOCIETARIO
La
prima società per azioni che si ricordi, fu la Compagnia Olandese Delle
Indie Orientali. Nata nel 1602, per favorire le conquiste commerciali
dei mercanti olandesi, questa società aveva tutte le caratteristiche
che vediamo oggi: partecipazione dei soci attraverso quote, la
possibilità di trasferire le varie partecipazioni, la limitazione della
responsabilità e, ovviamente, una grande influenza nella vita economica
del paese.
Basandosi
su questo modello, i vari legislatori hanno via creato le forme
societarie che attualmente vediamo intorno a noi. Oggi, in Italia,
esistono due tipi di società per azioni. Il primo è interamente
regolato dal Codice Civile del 1942 e riguarda tutte le società per
azioni non quotate in borsa. Mentre il secondo riguarda, al contrario,
le società quotate in borsa. Le quali sono regolate, oltre che dal
Codice Civile, anche dal nuovissimo decreto legislativo del 24 febbraio
1998 n. 58, intitolato "Testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria". Il cosiddetto "TUF".
Il
potere politico sta ora pensando ad introdurre alcune riforme. E così,
il 15 febbraio del 2000 è stata istituita alla Commissione di studio
per la riforma del diritto societario (Commissione Mirone), con il
compito di predisporre un disegno di legge, da trasformare in futuro in
norme vere e proprie. La Commissione ha individuato essenzialmente due
obiettivi. Il primo consiste nel regolare in modo dettagliato la società
a responsabilità limitata, abolendo l’attuale disciplina, con cui si
obbliga, appunto, la società a responsabilità limitata a seguire pari
pari le regole proprie della società per azioni. Il secondo obiettivo
consiste nell’aggiornare anche le regole della società per azioni,
perfezionando le procedure, ivi comprese le regole inerenti alla
costituzione della società.
Purtroppo,
queste tendenze non convincono. I nostri legislatori si propongono
principalmente di far nascere tante società, con lo scopo di
contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro. Sennonché, facendo
proprio questo obiettivo, il diritto tradisce se stesso e le sue
funzioni. Nel campo societario, infatti, lo scopo primo delle regole non
è quello di promuovere l'economia ma, al contrario, è quello di
tutelare i terzi in buona fede, come i consumatori, i creditori, i
dipendenti e i finanziatori della società. Le regole attualmente
esistenti (e, a nostro avviso, da confermare), sono nate con questo
preciso scopo. Un obiettivo raggiunto. Perché l'Italia, salvo rarissimi
casi di modesta entità, non ha mai avuto le società fantasma e i
titoli truffa, che si sono rivelati in altri paesi (come, di recente, in
Albania), proprio per merito della sua legislazione.
In
pratica, tenendo presenti queste prospettive tipiche del diritto
societario, bisogna dire che nessuna delle due direttive della riforma
Mirone appare condivisibile. Anzitutto, lascia molte perplessità
l’idea di trasferire ai notai il controllo preventivo della legalità
degli atti costitutivi della società (la cosiddetta omologa), controllo
attualmente svolto dai tribunali, all'atto della nascita della impresa,
perché questa variazione comporterebbe la perdita di un importante
verifica di natura pubblica. In questo senso, si sono schierati
magistrati di nome, come il dottor Gianfranco Gilardi, componente del
Consiglio Superiore della Magistratura e, come lo stesso CSM.
Soprattutto,
non bisogna dimenticare che, affidando l'omologa ad un professionista,
lo stesso notaio incaricato (che è un collaboratore dell'impresa e che
riceve un compenso dalla società da omologare), si troverebbe in un
conflitto di interessi. In pratica, questo "controllore "
sarebbe portato ad essere molto indulgente, ben sapendo che un suo
rifiuto di omologa significherebbe per lui spingere la società
assistita verso un altro notaio concorrente. D'altra parte, non si vede
la ragione di sconvolgere l'attuale procedura, per abbreviare il tempo
di omologa che, in questo momento, è già accettabile, essendo pari a
circa 60 giorni.
A
queste obiezioni si risponde dicendo che l'autorità giudiziaria
potrebbe reprimere gli abusi, in un momento successivo, con appositi
processi. Sennonché, questa attesi appare assai poco convincente, ove
si considerino i nostri tempi processuali, di oltre tre anni. In
pratica, confidare in queste forme di tutela giudiziale, significherebbe
lasciare i creditori della società, praticamente senza speranza.
Ma
anche l’idea di disciplinare nuovamente e totalmente la società a
responsabilità limitata, staccandola dalle regole della società per
azioni, non convince, per l'inutile disordine strutturale che verrebbe a
creare. Si dice che questo tipo di società sarebbe troppo complesso e
lo si vorrebbe semplificare, con un'apposita legislazione. In realtà,
per un risultato di questo tipo, non occorrerebbe affatto modificare la
società a responsabilità limitata, perché, già ora, chi volesse un
tipo di società snello e veloce, troverebbe a sua disposizione tre
diversi tipi di impresa, come la società semplice o come quella in nome
collettivo o quella in accomandita semplice. Sconvolgere quest'attuale
impostazione, sarebbe dunque inutile, rischioso e sarebbe anche
controproducente dal punto di vista economico, perché renderebbe poco
sicuri e, quindi, frenerebbe notevolmente gli investimenti diretti in
Italia (a.n.).
