3 Gennaio 2003
LA
FRODE CONTRATTUALE NELL'E-COMMERCE
Dal
lavoro di un summit di Parigi del sottogruppo G-8 sull’high
tech crime degli 8 paesi più industrializzati, riuniti nel
1997 a Denver, è risultato che nell’80 % dei casi gli attacchi sono
stati effettuati da hackers interni alle aziende, con scopi che vanno da
quello di lucro a quello terroristico, politico, vandalico e all’affermazione
delle proprie capacità personali. Nel 1999 sono stati accertati 2500
casi dolosi sulla Rete, la maggior parte dei quali ha riguardato frode
di carte di credito.
Il
problema più importante è quello di coordinare il tema della sicurezza
con la legislazione della privacy, e occorre inoltre formare
tecnicamente magistrati ed investigatori; basti pensare che solo negli
ultimi 3 anni, 200 sistemi informatici – tra imprese ed enti
rappresentativi monitorati – hanno subito ogni genere di attacco,
soprattutto virus (38%), furti (15%), accesso ed uso non autorizzato di
dati (11,6%), accesso non autorizzato ai servizi di telecomunicazioni
(8,6%). Gli hackers hanno, per così dire, profilo psicologico
"originale": spesso lavorano su commissione e sono mossi dall’odio
contro il "potere" e, sono ambiti dalle aziende, data la loro
conoscenza "geniale".
La
l. 23/12/1993 n. 547 (ed il successivo Dpr 513/1997) - www.il-processo-a-internet.com/dpr_513_1997_strumenti_telematici_informatici.htm
- rappresenta la prima legislazione penale italiana vicina alle
direttive del Consiglio d’Europa, in ambito informatico (presupposto
del reato, è l’esistenza di materiale informatico dotato di efficacia
probatoria, riconosciuta da altre leggi).
A
questo riguardo, parte della dottrina sostiene che la sottoscrizione,
nell’atto confezionato da un computer, abbia valore di assunzione di
responsabilità; altri sostengono che sia necessario verificare i limiti
di applicabilità della normativa sui crimini informatici, specie con
riguardo alla possibile falsificazione di chiavi private.
Le
ipotesi in tema di falso, peraltro, vengono applicate anche all’attività
svolta dal notaio, quale pubblico ufficiale e risulta, a questo
riguardo, necessario istituire un’Autorità indipendente a livello
internazionale, per gestire le chiavi di accesso pubbliche e private e
per fissare le sanzioni per condotte contra legem.
La
Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 7/09/2000, ha condannato
un gruppo di hackers per violazione del domicilio informatico, sulla
base dell’art. 640-ter c.p. (frode informatica) che punisce
"chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un
sistema informatico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità
su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o
ad esso pertinenti, procura a sé o altri ingiusto profitto con altrui
danno".
E’
prevista, così, un’ipotesi speciale di truffa – frode informatica,
che si realizza attraverso un’alterazione del sistema informatico
ovvero attraverso un intervento senza diritto su dati, informazioni o
programmi contenuti in un sistema informatico.
L’alterazione
si concretizza quando si agisce sul software, cioè sui programmi, o
sull’hardware, modificando la struttura della macchina.
